1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e pertanto non possono essere derogate o modificate dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in sede di esercizio della potestà legislativa concorrente.
2. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province