Art. 31.
(Rapporti con la legislazione regionale).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e pertanto non possono essere derogate o modificate dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in sede di esercizio della potestà legislativa concorrente.
      2. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province

 

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autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.